ARTICOLO 06

Qualora venissero rilevate difformità rispetto ai criteri indicati dal presente regolamento dovrà esserne data tempestivamente comunicazione al soggetto presentatore del progetto ed al progettista al fine di apportare, anche di intesa con il progettista e con la parte interessata, le necessarie rettifiche. In tal caso il termine per l’esame delle rettifiche apportate e per il conseguente rilascio del visto di conformità è fissato in giorni 15 (quindici) dalla data della nuova presentazione. Trascorsi i suddetti termini si applica il principio del silenzio-assenso.