ARTICOLO 02

Il Collegio dei tecnici è composto da almeno quattro membri e dal Presidente nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione del CUTM o da un Consigliere all’uopo delegato. Sì riunisce su invito del Presidente del CUTM o da suo delegato, anche per via telefonica o telematica, ogni qualvolta viene sottoposto al suo esame un progetto edilizio relativo ad aree rientranti nel comprensorio del CUTM e per ogni eventuale ulteriore necessità. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del CUTM o da un consigliere all’uopo delegato in rappresentanza dell’unitarietà dei consorziati.