Art. 24 – Fronti esterne delle costruzioni

Il numero massimo di piani degli edifici è prescritto nell’Allegato H; quando, nello stesso corpo di fabbrica, il numero dei piani è diverso per ogni tratto di facciata, la linea dividente fra le diverse altezze può essere traslata parallelamente a se stessa di 3 m in più o in meno.