Art. 23 – Accessi veicolari
Gli accessi veicolari ai singoli Comparti riportati nei grafici hanno valore meramente indicativo:
i percorsi pedonali di uso pubblico non dovranno essere gravati da forti afflussi veicolari concentrati, anche se, per alcuni tratti in prossimità delle strade veicolari, è ammesso il passaggio di veicoli privati nei percorsi pedonali di uso pubblico. Il termine percorsi pedonali adottato per tali collegamenti è quindi soprattutto ottativo e non prescrittivo.