Art. 22 – Allineamenti edilizi
Gli allineamenti edilizi indicati negli Allegati G e H con specifica simbologia, segnano l’andamento delle fronti dei corpi di fabbrica rispetto alle vie pubbliche e private. Tale andamento di pianta non può essere variato in avanzamento, mentre è libero in arretramento. In mancanza di allineamento non esistono limiti precisi per la posizione delle fronti di fabbrica rispetto alle vie.