Art. 18 – Parcheggi pubblici alberati

I parcheggi pubblici dovranno essere realizzati e alberati secondo le seguenti indicazioni:
In linea di massima, le densità arboree previste nelle aree a parcheggio pubblico dovranno rispettare la quantità di 40 alberi/ettaro.
I parcheggi dovranno essere opportunamente alberati in modo tale da prevedere lungo tutto lo sviluppo dello stazionamento un filare alberato ogni due file di stalli.
Gli stalli dovranno essere pavimentati con l’utilizzo di paving green, in modo da garantire una adeguata permeabilità del suolo. Le corsie di distribuzione e manovra potranno anche essere realizzate in conglomerato bituminoso.