Art. 19 – Parcheggi privati pertinenziali

All’atto del rilascio delle singole concessioni dovrà essere verificata la dotazione di parcheggi privati pertinenziali prevista dalla legislazione vigente.
Tali dotazioni potranno essere soddisfatte con la realizzazione di parcheggi a raso e/o in autorimesse interrate o seminterrate. L’ambito massimo d’ingombro delle autorimesse interrate è consentito anche al di fuori delle sagome di inviluppo e dovrà essere contenuto all’interno delle aree private, delle aree private di uso pubblico, nonché delle aree pubbliche a parcheggio o destinate alla viabilità. Nei percorsi pedonali di uso pubblico è quindi sempre ammessa la realizzazione di autorimesse interrate sottostanti.