Art. 12 – Verde privato con valenza ecologica

Le aree a verde privato con valenza ecologica rappresentano la dotazione di verde privato pertinente agli abitanti dei nuovi insediamenti o agli utenti degli organismi edilizi.
Tali aree escludono le aree verdi più strettamente di pertinenza diretta delle residenze, che ricadono nell’ambito delle sistemazioni esterne relative a ciascun manufatto edilizio e le aree interessate da costruzioni interrate.
Su di esse potranno essere realizzate attrezzature all’aperto dedicate all’uso del verde privato, quali impianti e servizi per il gioco, il tempo libero e lo sport. Il verde privato, in corrispondenza degli alberi di alto fusto, dovrà essere realizzato su terreni che ne garantiscano la permeabilità. In linea di massima, le densità arboree previste nelle aree a verde privato con valenza ecologica dovranno rispettare la quantità di 60 alberi/ettaro e 80 arbusti/ ettaro.
Nel caso in cui le attrezzature risultino a parziale fruizione pubblica, all’interno di tali ambiti dovranno essere reperite aree a parcheggio pubblico e/o di uso pubblico per una dotazione minima di 5mq./100 mq. di Superficie fondiaria.