Art. 07 – Mobilità
Le aree per la mobilità comprendono le zone destinate alla realizzazione della Viabilità principale e secondaria, dei Parcheggi e dei Percorsi pedonali e ciclabili pubblici.
La realizzazione delle strade e dei percorsi pedonali e ciclabili dovrà avvenire secondo le prescrizioni esecutive contenute nelle tavole di azzonamento nonché le indicazioni tipologiche e costruttive contenute negli Allegati M.
Le strade hanno carattere veicolare e pubblico, i parcheggi dovranno essere dimensionati in modo da consentire agevoli spazi di accesso, manovra e sosta. Parte delle superfici destinate a parcheggio dovranno essere corredate di spartitraffico e marciapiedi.
Su di esse potranno essere messe a dimora delle alberature disposte in modo tale da non intralciare il movimento e la sosta delle auto. La presenza di pavimentazione impermeabile dovrà essere limitata alle corsie di accesso e di distribuzione, mentre per le superfici restanti sarà previsto l’utilizzo di paving green o di finltura equivalente.
Potranno essere aperti passi carrabili a seconda delle necessità di distribuzione veicolare, sia su strada che sulle aree di parcheggio.
Nell’anello indicato con sezione di tipo B e nella strada a sezione tipo A saranno realizzati viali alberati.
Sono definite le sedi carrabili e i marciapiedi laterali, che andranno ceduti in convenzione.
Le indicazioni contenute negli allegati sono prescrittive per quanto riguarda la localizzazione, le sezioni e le dimensioni.
Le opere e le relative aree di pertinenza di cui al presente articolo dovranno essere cedute al Comune e/o convenzionate all’uso pubblico secondo le modalità e le procedure definite nella convenzione.